(askanews) – Roma, 13 lug 2016
Se non si intendano assumere iniziative per definire una disciplina specifica per i massofioterapisti in linea con quanto disposto dalla disciplina comunitaria; se non si intendano assumere iniziative per prevedere per le prestazioni del massofisioterapista l’esenzione Iva al pari di altre professioni assimilabili; se non si intendano assumere iniziative per superare la disparità tra massofisioterapisti in possesso di un diploma di formazione triennale conseguito prima del 19 marzo 1999 per i quali si applica l’esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e massofisioterapisti che hanno conseguito un diploma di formazione triennale successivamente a quella data (disparità ritenuta priva fondamento anche dalla sentenza n. 1105/2015 del Consiglio di Stato). (2-01424) «Vezzali, Altieri, Quintarelli, Lodolini, Manfredi, Minnucci, Brandolin, Latronico, Patriarca, Sottanelli, Paolo Rossi, Rostellato, Rabino, Capua, Molea, Vecchio, Librandi, Palladino, Mazziotti Di Celso, Fitzgerald Nissoli, Sberna, Oliaro, Matarrese, Pastorino, Civati, Matarrelli, Rostan, Verini, Rampi, Giuditta Pini, Turco, D’Agostino, Ciracì, Falcone, Distaso, Prataviera».