INTERROGAZIONE PARLAMENTARE (interrogazione imballaggi 8 lug 2013 file .PDF originale)
del deputato GIANFRANCO LIBRANDI
Al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Per sapere – Premesso che:
sussiste nell’ordinamento italiano una concreta difficoltà di definizione del concetto di “imballaggio”, in particolare con riferimento al quadro normativo comunitario;
il legislatore nazionale, infatti, nel recepire (con l’articolo 218 del D.lgs 152/06) la definizione europea di “imballaggio” (prevista dall’articolo 3 della Direttiva 94/62/Ce e successive modificazioni ed integrazioni) vi ha apportato una cruciale modificazione, estendendo indefinitamente la portata applicativa della regolazione comunitaria, allorché alle tre tipologie di imballaggio di cui alla Direttiva (imballaggio per la vendita o primario, imballaggio multiplo o secondario e imballaggio per il trasporto o terziario terziario) ha aggiunto come quarta tipologia quella che nel testo europeo è in realtà la definizione generale e preliminare di imballaggio, da cui discendevano e si declinavano le tre ipotesi specifiche e tassative;
come si evince dal quadro prospettivo allegato alla presente interrogazione, infatti, il legislatore nazionale, rendendo autonoma ed a sé stante la definizione generale di imballaggio di cui alla Direttiva (“il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo“), ha finito per ampliare il campo di applicazione della disciplina, ben oltre la ratio della Direttiva stessa; per quanto sopra esposto, ad una definizione “funzionale” dell’imballaggio, quale si ricava dalle tre tipologie della Direttiva, è stata aggiunta una definizione “prognostica”, secondo la quale qualunque manufatto concepito o idoneo a contenere e trasportare merci sarebbe comunque un imballaggio, per sua natura intrinseca;
sono chiari gli effetti negativi, in termini di incertezza normativa, che ciò genera sui settori produttivi maggiormente interessati dalla disciplina sugli imballaggi;
la tassatività e non mera esemplificatività dell’elencazione comunitaria pare in realtà confermata dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-341/01 del 29/4/2004 al punto 50: “D’altro canto, il prodotto deve ricadere in una delle tre categorie di imballaggi elencati e definite dall’art. 3, punto 1, secondo capoverso, lett. a) – c), della direttiva 94/62, vale a dire l’imballaggio per la vendita, l’imballaggio multiplo e l’imballaggio per il trasporto. Alla lettera c) di tale disposizione, l’imballaggio per il trasporto è definito quale imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita per evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto” .
Partendo dal diritto comunitario, appare evidente che il legislatore europeo ha definito l’imballaggio in relazione ai contenitori che accompagnano le merci nella fase di commercializzazione e non quelli utilizzati quali beni strumentali nella fase di produzione e commercializzazione; ciò è tanto più vero se si osserva che, il 7 febbraio 2013 è stata pubblicata la Direttiva 2013/2/UE della Commissione Europea (recante modifica dell’allegato I della citata direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) , la quale specifica che i medesimi manufatti sono considerati imballaggi o meno a seconda dell’utilizzo in concreto che ne viene fatto e non secondo un “giudizio prognostico” avulso dalla realtá, tanto che nell’allegato della nuova Direttiva è riportato un elenco illustrativo di articoli considerati o non considerati imballaggi secondo i tre criteri funzionali sopra richiamati (imballaggio per la vendita, imballaggio multiplo e imballaggio per il trasporto);*
la suddetta Direttiva 2013/2/Ue è stata emanata per finalità esplicitamente interpretative, come enuncia il 2° considerando della stessa: «Ai fini della certezza del diritto e di un’interpretazione armonizzata della definizione di “imballaggio”, occorre rivedere e modificare l’elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all’auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l’applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno»;
- se non ritenga che, nel D. lgs. 152/06 – che al suo articolo 218 recepisce il dettato dell’art. 3 della Direttiva 94/62/Ce – vi sia una definizione eccessiva di “imballaggio” tale da stravolgere la ratio della disciplina comunitaria, anche alla luce dell’emanazione della recente Direttiva 2013/2/Ue, creando un preoccupante clima di incertezza normativa per le imprese che operano in Italia;
- se non ritenga opportuno un intervento, anche di carattere normativo, teso eliminare l’incertezza di cui sopra.
LIBRANDI