Librandi (Sc): Interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul tema delle multe a Milano

Roma, 16 ottobre 2014

 

Interrogazione a risposta in Commissione

Librandi – al Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti

 

Per sapere – premesso che:

–       l’articolo 201 “Notificazione delle violazioni” del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dispone al comma 1 che le violazioni del codice devono essere immediatamente contestate al trasgressore, ovvero, a fronte della impossibilità della immediatezza della contestazione, che la pubblica amministrazione ha novanta giorni di tempo per notificare il verbale al trasgressore;

–       il suddetto termine di novanta giorni è frutto della modifica introdotta dal legislatore al codice della strada con l’articolo 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120,  che, in ossequio ai principi di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, ha ridotto il precedente termine di centocinquanta giorni;

–       il comma 1-bis dell’articolo 201 del Codice della strada elenca le ipotesi in cui l’immediatezza della contestazione non è necessaria, includendo tra queste i casi di accertamento della violazione per mezzo di apparecchi elettronici di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, essendo il veicolo oggetto del rilievo a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile;

–       il comma 1-ter del medesimo articolo precisa che, nell’ipotesi in cui la contestazione non avviene immediatamente, la pubblica amministrazione è tenuta a precisare, nel verbale di notifica inviato al trasgressore, i motivi per cui non è stato possibile procedere con la contestazione immediata;

–       in alcune fattispecie di trasgressione – in particolare nell’ipotesi di violazione dei limiti di velocità – le moderne apparecchiature elettroniche in dotazione delle pubbliche amministrazioni consentono l’accertamento immediato da parte degli operatori di polizia locale, dal momento che l’invio dei fotogrammi digitali alla centrale operativa avviene in tempo reale;

–       alcune amministrazioni territoriali (tra queste il Comune di Milano), per evitare che la decorrenza del termine di notifica previsto dal Legislatore nazionale annulli la validità della sanzione, interpretano estensivamente il termine iniziale (dies a quo) per la notificazione del verbale di accertamento. L’interpretazione estensiva considera dies a quo non il momento in cui l’infrazione è accertata dal dispositivo elettronico, bensì quello in cui l’operatore di polizia locale visiona il fotogramma concernente l’infrazione;

–       il numero crescente di apparecchiature di rilevamento a disposizione delle amministrazioni locali collocate nell’intero perimetro urbano produce un aumento esponenziale degli accertamenti e, di conseguenza, un potenziale aumento dei carichi di lavoro per le amministrazioni territoriali;

–       l’interpretazione estensiva del termine indicato dall’articolo 201 del Codice della strada è lesivo del diritto alla difesa dei cittadini, dal momento che costoro, a distanza di tempo dall’infrazione, hanno maggiori difficoltà a ricordare dettagli utili per valutare l’opportunità di presentare ricorso in opposizione al verbale di accertamento;

–       tale interpretazione è inoltre in palese violazione del principio fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 198 del 1996 in materia di notifica. Secondo l’interpretazione della Corte costituzionale il dies a quo della notifica è da considerarsi quello in cui l’amministrazione è posta nelle condizioni di agire e non quello in cui, assecondando la distribuzione dei carichi di lavoro interni, l’amministrazione valuta discrezionalmente la possibilità di agire;

–       l’interpretazione estensiva è altresì lesiva dello spirito della norma dettata dall’articolo 201 del Codice della strada, poiché viola i principi di certezza del diritto, di buona amministrazione e di speditezza dell’azione amministrativa;

 

se il Ministro, a fronte delle ricadute negative per i cittadini prodotte dall’interpretazione estensiva dell’articolo 201 del Codice della strada da parte delle amministrazioni locali, non ritenga opportuno l’adozione di una circolare esplicativa in merito alla decorrenza dei termini o una modifica all’articolo 201, comma 1, del Codice della strada con la precisazione del dies a quo del termine di 90 giorni concessi all’amministrazione per notificare il verbale di accertamento.

 

LIBRANDI