Sistema di allerta per le imprese: interrogazione al Ministro Patuanelli, MISE

Camera dei Deputati – Roma, 05 feb 2020

INTERROGAZIONE SU: Iniziative di competenza volte a garantire un sistema di contenimento delle crisi d’impresa, anche attraverso il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo sistema di allerta introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 2019 – n. 3-01284

 

LIBRANDI

Illustrissimo Ministro, il nuovo sistema di allerta introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 2019, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, ha lo scopo di anticipare l’emersione delle difficoltà delle imprese per aumentare le possibilità di risanamento e la continuità aziendale. Da un’analisi del Cerved sulla base dei bilanci 2018, oltre l’8 per cento delle società di capitali è a rischio segnalazione e, in particolare, la percentuale aumenta con il diminuire delle dimensioni aziendali.

Considerato anche che molte aziende non hanno ancora provveduto a nominare gli organi di controllo previsti dalla normativa, si chiede quali iniziative si intendano assumere per garantire il contenimento delle crisi di impresa, eventualmente prorogando l’entrata in vigore del nuovo gravoso sistema di allerta, e per applicare il principio di proporzionalità di rischio in considerazione delle dimensioni delle imprese.

 

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MINISTRO PATUANELLI

Ringrazio gli onorevoli interroganti e con riferimento all’atto di sindacato ispettivo in parola tengo a precisare, ancora una volta, che l’azione del MiSE è istituzionalmente orientata alla salvaguardia del patrimonio produttivo di tutte le imprese e, a fronte delle crisi, è concentrata a favorire la prosecuzione dell’attività e ad adottare ogni misura necessaria, anche in collaborazione con gli altri ministeri, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per garantire la continuità produttiva.

Nello specifico della domanda posta dall’onorevole interrogante, vorrei evidenziare che una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 14 del 2019 è costituita dagli istituti dell’allerta e di composizione assistita della crisi, basata sulla contestazione che la possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore. La logica della nuova normativa è dichiaratamente orientata nel senso della prevenzione della crisi di impresa e in tal senso una delle misure di maggiore spessore è senz’altro l’attuale articolo 379 del citato codice che, al primo comma, ha imposto alle Srl cooperative la nomina di un soggetto revisore o sindaco per valutare la compresenza di indici di allerta e mettere in moto il procedimento che potrebbe concludersi presso l’OCRI, l’organismo di composizione della crisi di impresa. Appare evidente che i dati forniti dall’onorevole interrogante…Purtroppo, non abbiamo avuto modo di verificarli, visti ovviamente i tempi, ma siamo certi che siano corretti. Il livello di ottemperanza delle imprese a quanto disposto dalla norma non può essere considerato soddisfacente. La norma qui discussa prevede tuttavia al secondo comma che gli uffici del registro delle imprese, ossia il conservatore, possano verificare la sussistenza del superamento degli indici di crisi previsti e, in mancanza della nomina da parte della società di sindaci revisori e dell’adeguamento dello statuto ovvero dell’atto costitutivo, sono tenuti ad informare il tribunale affinché questo si sostituisca all’inerzia degli organi sociali, nominando d’ufficio il sindaco ovvero il revisore. Orbene, in questa prima fase gli uffici del registro delle imprese si sono attenuti ad un profilo cooperativo, richiamando le società all’adempimento, ancorché tardivo, dell’obbligo previsto dal primo comma della norma, anche al fine di evitare l’ingolfamento dei tribunali e poter raggiungere al contempo il risultato voluto espressamente dalla norma.

Invero, la citata disposizione offre diverse opportunità all’impresa in termini di prevenzione del fallimento. Il Ministero della Giustizia ha informato infatti che un eventuale differimento dei termini, che ovviamente dovrebbe essere configurato come una riapertura degli stessi e non una proroga, dovrebbe tener conto dell’evidente iniquità sotto il profilo concorrenziale delle imprese che hanno rispettato il termine di adempimento rispetto a quelle che tale termine hanno disatteso. Inoltre, allo scopo di consentire un’applicazione progressiva del sistema dell’allerta, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del codice prevede che i citati obblighi di segnalazione operino a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese non obbligate alla nomina dell’organo di controllo. Questo slittamento consentirà alle imprese più piccole di adottare le necessarie misure organizzative, ad esempio ricorrendo alla facoltà di indicare nella nota integrativa al bilancio di esercizio gli indici che risultano correttamente idonei a far emergere l’eventuale stato di crisi.

Alla luce di quanto detto, voglio sottolineare infine che dalla citata norma del codice…